Nuovo regolamento europeo sui contaminanti negli alimenti
Il regolamento UE n. 420/2011 della Commissione, del 29 aprile 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 30 aprile scorso, modifica il Regolamento (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari. Esso definisce i nuovi limiti delle concentrazioni di piombo e cadmio in crostacei, legumi, cereali ed ortaggi, di mercurio in prodotti della pesca e molluschi, di diossine, PCB e idrocarburi policiclici aromatici in diversi prodotti della pesca.
Ortofrutta di IV gamma, il 16 giugno è entrata in vigore la nuova legge
È entrata in vigore il 16 giugno la legge 77/2011, che disciplina la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma.
Nel provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno scorso, sono definiti di "quarta gamma" i prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione, freschi, confezionati e pronti per il consumo che, dopo la raccolta, sono sottoposti a processi tecnologici di minima entità. La definizione è integrata con la descrizione delle fasi del processo di trasformazione, dalla raccolta sino al confezionamento. Tali fasi sono quelle della selezione, cernita, eventuale monda e taglio, lavaggio, asciugatura e confezionamento in buste o in vaschette sigillate, con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva.
Il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con i ministeri della Salute e dello Sviluppo economico, in un apposito decreto da emanare entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, indicherà i parametri chimico-fisici da rispettare nel ciclo produttivo e nel confezionamento dei prodotti, nonché i requisiti qualitativi minimi e le informazioni che dovranno essere riportate sulle confezioni a tutela dei consumatori.
Anche le analisi irregolari fanno piena prova
La Cassazione penale – sentenza 2.4.2009 n. 21652 - afferma che si può condannare anche sulla base di analisi effettuate dagli organi di controllo in modo non conforme alle procedure.
La recente sentenza che qui si riporta ha infatti confermato la condanna del legale rappresentante di un’azienda produttrice di mangimi, dell’amministratore addetto alla commercializzazione e del responsabile dell’organizzazione della produzione per il reato previsto dall’ art. 22 della Legge 15 febbraio 1963 n. 281.
Era risultato, infatti, che tali soggetti avevano messo in vendita mangime completo per suini non conforme alle prescrizioni di legge, in quanto la percentuale di rame contenuta risultava difforme dai valori indicati in etichetta.
La difesa degli imputati aveva però messo i evidenza che le analisi su cui si fondava l’accusa erano inattendibili perché effettuate sulla base di campionamenti eseguiti dagli organi di controllo con modalità difformi da quanto previsto dalla legge.
Tale inattendibilità doveva portare all’assoluzione perché la discrepanza indicata nell’accusa era minimale, quindi un campionamento non idoneo poteva senz’altro avere determinato un’accusa infondata.
La normativa che gli imputati non ritenevano essere stata rispettata era il decreto ministeriale 20 aprile 1978 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni per il controllo ufficiale degli alimenti per animali.
Esso prescrive che il numero minimo di campioni elementari da prelevare corrisponda a 7 campioni per le partite di peso non superiore a 2,5 tonnellate e per quelle di peso superiore a un numero di campioni pari al risultato ottenuto dalla radice quadrata di 20 volte il numero di tonnellate della partita da campionare con un massimo di 40 campioni elementari.
Nel caso di specie, invece, il mangime sottoposto ad analisi, corrispondente al peso complessivo di 7.5 tonnellate era contenuto in 10 silos metallici del peso di kg 750 ciascuno. Ciò avrebbe dovuto comportare, ove fossero stati presi in considerazione autonomamente i singoli silos, il prelievo di 7 campioni per ognuno di essi, mentre in sede di prelevamento si è proceduto alla formazione di soli 4 campioni per ciascun silos, quantitativo non rappresentativo ai fini delle analisi.
Ad analoga conclusione si sarebbe pervenuto considerando tutti i silos quali componenti di un'unica partita. In tal caso i campioni da prelevare corrispondevano ad un minimo di 12 ed un massimo di 40, ma il citato decreto ministeriale prescrive che i campioni elementari devono essere prelevati da un punto a caso dal complesso della partita. Invece vennero effettuati 10 prelevamenti dai bocchettoni e poi suddivisi in campioni più piccoli, in tal modo i campioni prelevati non corrispondevano alla nozione di campioni elementari secondo la definizione della norma e non dovevano essere considerati rappresentativi.
La Cassazione ha respinto tali eccezioni affermando che norme relative al prelevamento e alle analisi di campioni di merci hanno un carattere ordinatorio e non costituiscono condizioni per il regolare esercizio della azione penale. Pertanto eventuali irregolarità non determinano nullità.
Ne conseguiva la conferma della condanna degli imputati.
Reati alimentari per la cassazione
La Corte di Cassazione in una recente pronuncia ha confermato la condanna inflitta ad un ristoratore per avere detenuto nel proprio ristorante molluschi destinati alla somministrazione a temperatura ambiente per circa un’ora.
La sentenza ha infatti ritenuto che a nulla rileva dimostrare che tale circostanza non rendeva pericolosi per la salute i molluschi medesimi, essendo sufficiente ad integrare il reato contestato (art. 5 lettera b e 6 legge n. 283/1962) che gli stessi non fossero conservati in condizioni igienicamente corrette, cioè a meno di 6 gradi centigradi. Infatti si tratta di norma che punisce la mera inosservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie a nulla rilevando il possibile eventuale danno alla salute che potesse conseguirne.
Cass. Pen. Sez. III, 16 dicembre 2003, n. 2649.
